COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 27 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 27 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. SST DI ROSÀ

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 30 del

13/1/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Tellatin Matteo - Campionato Allievi Provinciale

La Società A.S.D. SST ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione

Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 30 del 13/1/2010 con la quale ha adottato la sanzione della

squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tellatin Matteo : “precedentemente ammonito, dopo aver visto il cartellino

rosso spingeva l’arbitro e lo minacciava”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società ASD SST;

vista la documentazione ufficiale in atti;

ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata;

valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congruo in relazione ai fatti addebitati al

calciatore Tellatin Matteo;

considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita, nei giudizi sportivi, al referto arbitrale (ex art. 35 comma 1.1.

del C.G.S.)

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. SST;

- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Tellatin Matteo;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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