COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.5. OPPOSIZIONE A.C.D. NETTUNO LIDO VENEZIA

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 20/1/2010 –

Squalifica del campo per due giornate di gara e ammenda di € 300; Squalifica per quattro giornate

giocatori Ballarin Lorenzo, Casagrande Marco Giuseppe e Zennaro Nicola- Campionato di 1^ Categoria

La Società A.CD. Nettuno Lido Venezia. ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo

Regionale Territoriale e pubblicate nel Comunicato n. 41 del 20/1/2010 con le quali sono state adottate le seguenti

sanzioni disciplinari :

- Squalifica del campo per due giornate di gara e ammenda di € 300 a carico della medesima Società, perché : “dal

referto arbitrale risulta che é scoppiata una rissa tra tifoserie sulle tribune e che tre giocatori della Società Nettuno Lido

hanno abbandonato il terreno di gioco utilizzando un’apertura nella recinzione non custodita e si sono inseriti nella rissa

tra tifoserie, senza che la Società ospitante provvedesse a mantenere l’ordine. In conseguenza di ciò il direttore di gara

ha dovuto sospendere il gioco per alcuni minuti.

- Squalifica per quattro giornate a carico dei giocatori Ballarin Lorenzo:, Casagrande Marco Giuseppe e Zennaro Nicola :

“per avere abbandonato il campo attraverso un’apertura nella recinzione e di essersi inseriti nella rissa scoppiata nelle

tribune tra opposte tifoserie”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Nettuno Lido Venezia;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito personalmente l’arbitro che ha precisato che innanzitutto non é intervenuta alcuna invasione di campo e che i

dirigenti della Società ospitante si sono adoperati per recuperare immediatamente i giocatori usciti dal recinto di gioco per

sedare e porre fine al tafferuglio, riuscendovi peraltro in tempi brevi; pertanto la responsabilità della Società ospitante nel

caso de quo va circoscritta nell’aver lasciato incustodito il cancelletto di facile accesso al terreno di gioco;

ritenuto altresì di dover confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate inflitta ai calciatori Ballarin Lorenzo,

Casagrande Marco e Zennaro Nicola , atteso che i comportamenti da loro tenuti hanno contribuito a fare interrompere

momentaneamente la gara ed a aumentare le probabilità che un semplice alterco tra due spettatori sfociasse in una vera

e propria rissa

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’A.C.D. Nettuno Lido Venezia;

- di ridurre ad una giornata di gara la sanzione della squalifica del campo di gioco;

- di ridurre a € 200,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società;

- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico dei calciatori Ballarin Lorenzo, Casagrande

Marco Giuseppe e Zennaro Nicola.

La tassa reclamo non é stata versata.

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