COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.7. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.7. OPPOSIZIONE POL. SACCAFISOLA

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 31 del

27/1/2010 – Squalifica sino al 10/2/2010 allenatore Garbisi Lino - Campionato Juniores Provinciale

La Società A.C. Pol. Saccafisola ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della

Delegazione Provinciale di Venezia e pubblicata nel Comunicato n. 31 del 27/1/2010 con la quale é stata adottata la

sanzione

della squalifica sino al 10/2/2010 a carico dell’allenatore Garbisi Lino.

La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame la predetta opposizione dichiarandola inammissibile.

Infatti la squalifica a carico dell’allenatore Garbisi Lino non é sanzione impugnabile ai sensi dell’art. 45,3° comma, lettera

b) del Codice di Giustizia Sportiva (provvedimento disciplinare inferiore ad un mese).

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di dichiarare inammissibile l’opposizione avanzata dalla Pol. Saccafisola;

- di confermare la sanzione della squalifica sino al 10/2/2010 a carico dell’allenatore Garbisi Lino;

- di introitare l’importo di € 62,00, quale acconto tassa reclamo, disponendo l’addebito per la differenza dovuta di € 68,00.-

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it