COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 10 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE F.C.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 10 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. OPPOSIZIONE F.C. EDO MESTRE A.S.D.
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 44 del 27/1/2010 –
Squalifica sino al 24/1/2013 giocatore Scroccaro Tommaso; Squalifica per quattro giornate giocatore
Monaro Fabio; Squalifica per tre giornate giocatori Alfaré Dario e Tosi Alessandro - Campionato
Juniores Regionale
La Società F.C. Edo Mestre A.S.D. ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale e pubblicate nel Comunicato n. 44 del 27/1/2010 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni
disciplinari :
- Squalifica sino al 24/1/2013 a carico del calciatore Scroccaro Tommaso : “espulso per aver contestato una decisione
arbitrale spingendo il direttore di gara, alla notifica del provvedimento teneva nei confronti dello stesso un
comportamento aggressivo, prima spingendolo, poi procurandogli una ferita al labbro che lo costringeva alle cure del
presidio ospedaliero al termine dell’incontro”;
- Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Monaro Fabio : “due giornate perché al termine della gara
applaudiva in modo ironico l’operato dell’arbitro e due giornate perché, in veste di capitano, non prestava alcun
soccorso al direttore di gara in occasione dell’aggressione subita dal proprio compagno di gioco”;
- Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Alfaré Dario : espulso per aver spintonato l’avversario, alla notifica del
provvedimento contestava la decisione arbitrale”;
- Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tosi Alessandro : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché,
alla notifica del provvedimento, contestava la decisione con frasi offensive”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società F.C. Edo Mestre;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente e il calciatore scroccaro Tommaso assistiti dall’Avv. Roberto
Zanata;
sentito altresì l’arbitro, il quale ha confermato il rapporto di gara fornendo le precisazioni di cui al verbale di dichiarazioni
acquisite.
Il rappresentante della Società ricorrente, illustrando le ragioni del reclamo ha evidenziato la sproporzione delle sanzioni
comminate dal G.S. rispetto ai comportamenti tenuti dai calciatori squalificati.
Ad ulteriore dimostrazione di quanto dedotto, la Società Edo Mestre ha offerto in comunicazione DVD contenente filmato
e foto di stralcio della gara sottoposta a giudizio.
Questa C.D.T., tuttavia, ritiene inammissibile il suddetto mezzo istruttorio, giusta disposto dalla norma di cui all’art. 35,
comma 1, punto 1.2. del C.G.S.
E’ stato poi sentito il calciatore Scroccaro Tommaso che, pur riconoscendo l’erroneità e l’irriguardosità del suo
comportamento, ha decisamente escluso qualsiasi intenzione di offendere il direttore di gara né di procurargli danno o
dolore.
Ha, quindi, preso la parola l’Avv. Zanata che ha ampiamente illustrato le argomentazioni difensive, evidenziando la
sproporzione dei provvedimenti sanzionatori impugnati e in particolare con riferimento alla posizione dello Scroccaro, ha
sottolineato l’evidente incongruenza tra sanzione e reale accadimento, anche in considerazione della giovane età dello
stesso ed al carattere educativo che deve rivestire la pena. Ha, pertanto, concluso per una congrua riduzione dei
provvedimenti adottati dal G.S.
Chiusa l’istruttoria dibattimentale, questa C.D.T. ritiene di poter parzialmente accogliere il reclamo presentato dalla F.C.
Edo Mestre nei seguenti termini.
Devono, anzitutto trovare conferma i provvedimenti sanzionatori inflitti ai calciatori Alfarè Dario e Tosi Alessandro. Le
sanzioni comminate ai predetti appaiono congrue rispetto ai fatti loro addebitati.
Quanto alla sanzione irrogata al calciatore Monaro Fabio, occorre previamente rilevare la congruità della stessa per il
comportamento irriguardoso tenuto nei confronti del direttore di gara. Con riferimento, invece, alla parte di pena
comminata per non aver prestato “soccorso al direttore di gara in occasione dell’aggressione subita dal proprio compagno
di gioco”, osserva questa C.D.T. che il Capitano é tenuto a coadiuvare l’arbitro, ai fini del regolare svolgimento della gara
e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni. A ciò, nella fattispecie, il Monaro non ha
ottemperato. Tuttavia, a parziale giustificazione di quanto sopra, é possibile considerare la particolare rapidità con la
quale si sono svolti gli accadimenti qui oggetto d’esame e la tempestiva ripresa della direzione della gara da parte
dell’arbitro dovuta anche all’esigenza di intervenire su altri episodi. Per queste considerazioni, la scrivente C.D.T. reputa
equo ridurre di una giornata la squalifica nei confronti del Monaro (Capitano).
Passando ad esaminare la squalifica inflitta allo Scroccaro, é possibile, anzitutto, osservare come di certo la sua reazione
sia da censurare, specie in considerazione di contenuti di aggressività della stessa.
Ciò premesso, occorre, ad avviso di questa C.D.T., riportare i fatti oggetto di sanzione nel loro reale contesto, al fine della
ricerca della sanzione più congrua.
In tale prospettiva, si ritiene di poter considerare l’esito privo di particolari gravi conseguenze dell’episodio di cui trattasi.
Da ciò sembra potersi desumere una intensità di modesto rilievo nel gesto pur violento del calciatore. Peraltro, deve
anche tenersi in debito conto l’istantaneità della reazione avuta dal predetto calciatore, il quale, del resto, resosi conto
dell’accaduto, si é subito allontanato dal terreno di gioco.
In definitiva, il comportamento dello Scroccaro, deve essere inquadrato nell’ambito di quelle condotte che il Codice di
Giustizia Sportiva definisce violente.
Pur tuttavia, il contegno tenuto dal precitato giocatore, per quanto prima detto, non appare caratterizzato da un particolare
intento lesivo, tanté che la leggera lesione subita dall’arbitro non gli impediva di riprendere immediatamente la conduzione
della gara e di portare la stessa a termine.
Ritiene, ancora, questa C.D.T. di dovere tenere anche conto della giovane età del calciatore e del ravvedimento
dimostrato dal medesimo, frutto anche della consapevolezza dell’errore commesso.
Per tutto quanto sopra premesso la C.D.T., anche valorizzata la funzione educativa della sanzione sportiva, pur
nell’ambito del suo connotato di necessaria afflittività, ritiene congruo ridurre la sanzione al 30/9/2010.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società F.C. Edo Mestre A.S.D.;
- di ridurre al 30/9/2010 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Scroccaro Tommaso;
- di ridurre a tre giornate a sanzione della squalifica a carico del giocatore Monaro Fabio;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Alfaré Dario e Tosi Alessandro;
La tassa reclamo non é stata versata.