COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 10 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE F.C.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 10 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.1. OPPOSIZIONE F.C. EDO MESTRE A.S.D.

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 44 del 27/1/2010 –

Squalifica sino al 24/1/2013 giocatore Scroccaro Tommaso; Squalifica per quattro giornate giocatore

Monaro Fabio; Squalifica per tre giornate giocatori Alfaré Dario e Tosi Alessandro - Campionato

Juniores Regionale

La Società F.C. Edo Mestre A.S.D. ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale

Territoriale e pubblicate nel Comunicato n. 44 del 27/1/2010 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni

disciplinari :

- Squalifica sino al 24/1/2013 a carico del calciatore Scroccaro Tommaso : “espulso per aver contestato una decisione

arbitrale spingendo il direttore di gara, alla notifica del provvedimento teneva nei confronti dello stesso un

comportamento aggressivo, prima spingendolo, poi procurandogli una ferita al labbro che lo costringeva alle cure del

presidio ospedaliero al termine dell’incontro”;

- Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Monaro Fabio : “due giornate perché al termine della gara

applaudiva in modo ironico l’operato dell’arbitro e due giornate perché, in veste di capitano, non prestava alcun

soccorso al direttore di gara in occasione dell’aggressione subita dal proprio compagno di gioco”;

- Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Alfaré Dario : espulso per aver spintonato l’avversario, alla notifica del

provvedimento contestava la decisione arbitrale”;

- Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tosi Alessandro : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché,

alla notifica del provvedimento, contestava la decisione con frasi offensive”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società F.C. Edo Mestre;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito il legale rappresentante della Società opponente e il calciatore scroccaro Tommaso assistiti dall’Avv. Roberto

Zanata;

sentito altresì l’arbitro, il quale ha confermato il rapporto di gara fornendo le precisazioni di cui al verbale di dichiarazioni

acquisite.

Il rappresentante della Società ricorrente, illustrando le ragioni del reclamo ha evidenziato la sproporzione delle sanzioni

comminate dal G.S. rispetto ai comportamenti tenuti dai calciatori squalificati.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto dedotto, la Società Edo Mestre ha offerto in comunicazione DVD contenente filmato

e foto di stralcio della gara sottoposta a giudizio.

Questa C.D.T., tuttavia, ritiene inammissibile il suddetto mezzo istruttorio, giusta disposto dalla norma di cui all’art. 35,

comma 1, punto 1.2. del C.G.S.

E’ stato poi sentito il calciatore Scroccaro Tommaso che, pur riconoscendo l’erroneità e l’irriguardosità del suo

comportamento, ha decisamente escluso qualsiasi intenzione di offendere il direttore di gara né di procurargli danno o

dolore.

Ha, quindi, preso la parola l’Avv. Zanata che ha ampiamente illustrato le argomentazioni difensive, evidenziando la

sproporzione dei provvedimenti sanzionatori impugnati e in particolare con riferimento alla posizione dello Scroccaro, ha

sottolineato l’evidente incongruenza tra sanzione e reale accadimento, anche in considerazione della giovane età dello

stesso ed al carattere educativo che deve rivestire la pena. Ha, pertanto, concluso per una congrua riduzione dei

provvedimenti adottati dal G.S.

Chiusa l’istruttoria dibattimentale, questa C.D.T. ritiene di poter parzialmente accogliere il reclamo presentato dalla F.C.

Edo Mestre nei seguenti termini.

Devono, anzitutto trovare conferma i provvedimenti sanzionatori inflitti ai calciatori Alfarè Dario e Tosi Alessandro. Le

sanzioni comminate ai predetti appaiono congrue rispetto ai fatti loro addebitati.

Quanto alla sanzione irrogata al calciatore Monaro Fabio, occorre previamente rilevare la congruità della stessa per il

comportamento irriguardoso tenuto nei confronti del direttore di gara. Con riferimento, invece, alla parte di pena

comminata per non aver prestato “soccorso al direttore di gara in occasione dell’aggressione subita dal proprio compagno

di gioco”, osserva questa C.D.T. che il Capitano é tenuto a coadiuvare l’arbitro, ai fini del regolare svolgimento della gara

e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni. A ciò, nella fattispecie, il Monaro non ha

ottemperato. Tuttavia, a parziale giustificazione di quanto sopra, é possibile considerare la particolare rapidità con la

quale si sono svolti gli accadimenti qui oggetto d’esame e la tempestiva ripresa della direzione della gara da parte

dell’arbitro dovuta anche all’esigenza di intervenire su altri episodi. Per queste considerazioni, la scrivente C.D.T. reputa

equo ridurre di una giornata la squalifica nei confronti del Monaro (Capitano).

Passando ad esaminare la squalifica inflitta allo Scroccaro, é possibile, anzitutto, osservare come di certo la sua reazione

sia da censurare, specie in considerazione di contenuti di aggressività della stessa.

Ciò premesso, occorre, ad avviso di questa C.D.T., riportare i fatti oggetto di sanzione nel loro reale contesto, al fine della

ricerca della sanzione più congrua.

In tale prospettiva, si ritiene di poter considerare l’esito privo di particolari gravi conseguenze dell’episodio di cui trattasi.

Da ciò sembra potersi desumere una intensità di modesto rilievo nel gesto pur violento del calciatore. Peraltro, deve

anche tenersi in debito conto l’istantaneità della reazione avuta dal predetto calciatore, il quale, del resto, resosi conto

dell’accaduto, si é subito allontanato dal terreno di gioco.

In definitiva, il comportamento dello Scroccaro, deve essere inquadrato nell’ambito di quelle condotte che il Codice di

Giustizia Sportiva definisce violente.

Pur tuttavia, il contegno tenuto dal precitato giocatore, per quanto prima detto, non appare caratterizzato da un particolare

intento lesivo, tanté che la leggera lesione subita dall’arbitro non gli impediva di riprendere immediatamente la conduzione

della gara e di portare la stessa a termine.

Ritiene, ancora, questa C.D.T. di dovere tenere anche conto della giovane età del calciatore e del ravvedimento

dimostrato dal medesimo, frutto anche della consapevolezza dell’errore commesso.

Per tutto quanto sopra premesso la C.D.T., anche valorizzata la funzione educativa della sanzione sportiva, pur

nell’ambito del suo connotato di necessaria afflittività, ritiene congruo ridurre la sanzione al 30/9/2010.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società F.C. Edo Mestre A.S.D.;

- di ridurre al 30/9/2010 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Scroccaro Tommaso;

- di ridurre a tre giornate a sanzione della squalifica a carico del giocatore Monaro Fabio;

- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Alfaré Dario e Tosi Alessandro;

La tassa reclamo non é stata versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it