COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. J
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. JUVENTINA LAGHI
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 48 del 10/2/2010 –
Ammenda di € 80,00; Squalifica per tre giornate giocatore Nichele Ivan – Campionato di 2^ Categoria
La Società ACD Juventina Laghi ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Territoriale
Regionale pubblicate nel Comunicato n. 48 del 10/2/2010, con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insistenti insulti all’arbitro durante tutta la gara”;
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Nichele Ivan : “giocatore in panchina, veniva espulso per continue
proteste e per aver insultato l’arbitro, alla notifica del provvedimento impiegava molto tempo per rientrare nello
spogliatoio ritardando la ripresa del gioco; al termine della gara si rivolgeva al direttore di gara in modo irriguardoso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Juventina Laghi;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado;
rilevato che dette decisioni riflettono integralmente l’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro nel suo referto di
gara;
ritenuto che, in questo quadro di riferimento, i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo in relazione ai riferiti episodi
oggetto del giudizio, devono essere confermati non essendo emersi elementi nuovi atti a modificare i provvedimenti
impugnati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.C.D. Juventina Laghi;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Nichele Ivan;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.