COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. J

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. JUVENTINA LAGHI

Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 48 del 10/2/2010 –

Ammenda di € 80,00; Squalifica per tre giornate giocatore Nichele Ivan – Campionato di 2^ Categoria

La Società ACD Juventina Laghi ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Territoriale

Regionale pubblicate nel Comunicato n. 48 del 10/2/2010, con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti

disciplinari :

- ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insistenti insulti all’arbitro durante tutta la gara”;

- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Nichele Ivan : “giocatore in panchina, veniva espulso per continue

proteste e per aver insultato l’arbitro, alla notifica del provvedimento impiegava molto tempo per rientrare nello

spogliatoio ritardando la ripresa del gioco; al termine della gara si rivolgeva al direttore di gara in modo irriguardoso”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Juventina Laghi;

vista la documentazione ufficiale in atti;

valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado;

rilevato che dette decisioni riflettono integralmente l’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro nel suo referto di

gara;

ritenuto che, in questo quadro di riferimento, i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo in relazione ai riferiti episodi

oggetto del giudizio, devono essere confermati non essendo emersi elementi nuovi atti a modificare i provvedimenti

impugnati;

considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.C.D. Juventina Laghi;

- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società;

- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Nichele Ivan;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it