COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE P
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. OPPOSIZIONE POL. ARMISTIZIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 32 del
10/2/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Carraro Alessandro – Campionato di 3^ Categoria
La Società Pol. Armistizio ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 32 del 10/2/2010, con la quale é stata assunta la squalifica per tre
giornate a carico del giocatore Carraro Alessandro : “perché dopo l’espulsione per offese e frasario blasfemo nei confronti
di un avversario, proferiva espressioni gravemente offensive del prestigio dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol. Armistizio;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, che appare equa in relazione al fatto addebitato al calciatore Carraro,
come evidenziato dall’arbitro nel referto di gara;
atteso che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Pol. Armistizio;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Carraro Alessandro;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.