COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. OPPOSIZIONE U.S.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.6. OPPOSIZIONE U.S. ZIANIGO

Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 32 del

3/2/2010 – Ammenda di € 102,00; Squalifica sino al 30/6/2011 giocatore Michielotto Alessandro;

Inibizione sino al 3/3/2010 dirigente Chinello Alessandro – Coppa Città di Venezia

La Società U.S. Zianigo ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione

Provinciale di Venezia pubblicate nel Comunicato n. 32 del 3/2/2010, con le quali sono state assunte la seguenti sanzioni

disciplinari :

- Ammenda di € 102,00 a carico della Società : “per reiterati, pesanti insulti e minacce all’arbitro da parte del proprio

pubblico e mancata assistenza al direttore di gara”;

- Inibizione sino al 3/3/2010 a carico del dirigente Chinello Alessandro : “per pesanti insulti e minacce contro l’arbitro al

termine della gara”;

- Squalifica sino al 30/6/2011 a carico del giocatore Michielotto Alessandro : “perché, espulso per gioco falloso, alla vista

del cartellino rosso, colpiva l’arbitro con un forte schiaffo al braccio, procurandogli dolore ed inoltre lo insultava e lo

minacciava pesantemente mantenendo un atteggiamento aggressivo”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Zianigo;

vista la documentazione ufficiale in atti;

ritenuto che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado appaiono del tutto congrue con le puntuali

risultanze descritte nel referto arbitrale;

constatato che non si sono manifestati fatti nuovi sì da consentire una modifica delle sanzioni impugnate che devono

essere quindi confermate;

considerato inoltre il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai

sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società U.S. Zianigo;

- di confermare la sanzione dell’ammenda di 102,00 a carico della Società;

- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2011 a carico del calciatore Michielotto Alessandro;

- di confermare la sanzione della inibizione sino al 3/3/2010 a carico del dirigente Chinello Alessandro;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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