COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.7. OPPOSIZIONE P
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.7. OPPOSIZIONE POL.D. BELFIORESE
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 46 del 3/2/2010 –
Squalifica sino al 30/4/2010 giocatori Marconi Riccardo, Pellizzon Nicola, Pasetto Federico e Giulietti
Federico; Inibizione sino al 30/4/2010 massaggiatore Meneghetti Daniele; inibizione sino al 31/1/2015
con proposta preclusione ruoli federali dirigente Guiotto Lino; ammenda di € 500,00 a carico Società;
applicazione art. 17,comma 1 C.G.S. gara Belfiorese-Romano del 24/1/2010 – Camp.Allievi Regionali
La Società Pol.D. Belfiorese ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 46 del 3/2/2010, con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- Squalifica sino al 30/4/2010
- al giocatore Marconi Riccardo : “per ingiurie all’arbitro, accompagnando le ingiurie con bestemmie”;
- al giocatore Pellizzon Nicola : “che minacciava ed ingiuriava l’arbitro”;
- al giocatore Pasetto Federico : “che dalla panchina si dirigeva di corsa contro l’arbitro minacciandolo ed insultandolo”,
- al giocatore Giulietti Federico : “il quale, dopo l’espulsione del giocatore Marconi, si dirigeva di corsa contro l’arbitro
minacciandolo, non riuscendo a raggiungere il direttore di gara perché trattenuto da due compagni di squadra, ma che
si rifiutava, dopo il provvedimento di espulsione, di abbandonare il terreno di gioco”;
- Inibizione sino al 30/4/2010
al massaggiatore Meneghetti Daniele : che ingiuriava l’arbitro e sollecitava il giocatore Pasetto Federico a farsi
cambiare la maglia per evitare la sanzione della perdita della gara”;
- inibizione sino al 31/1/2015 con proposta preclusione ruoli federali
al dirigente accompagnatore Guiotto Lino : “considerata la reiterazione del comportamento violento attuato con degli
schiaffi al volto, minacce ed ingiurie, sia al momento dell’espulsione, sia successivamente anche dopo la sospensione
della gara, nei confronti dell’arbitro”;
- Ammenda di € 500,00 a carico Società : “per il comportamento della tifoseria che ingiuriava e minacciava ripetutamente
l’arbitro ed il comportamento di alcuni giocatori non identificati della medesima società che si univano al pubblico”;
- applicazione art. 17/1 CGS : sanzione sportiva della perdita della gara Belfiorese-Romano del 24/1/2010 per 0-3.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol.D. Belfiorese;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della ricorrente nonché gli altri soggetti squalificati e inibiti;
sentito altresì l’arbitro il quale ha confermato integralmente il proprio referto di gara, nonché il supplemento, fatto salvo il
ridimensionamento del comportamento tenuto dal massaggiatore Sig. Meneghetti Daniele;
valutata la decisione del Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua in relazione alle sanzioni inflitte ai calciatori
Marconi Riccardo, Pellizzon Nicola, Pasetto Federico e Giulietti Federico, nonché nei confronti della Società (ammenda di
€ 500,00 e applicazione del disposto dell’art. 17,comma 1 del C.G.S.);
ritenuto che appare parimenti congrua la decisione del G.S. concernente la sanzione inflitta al dirigente Guiotto Lino,
relativamente al quale i fatti ascritti risultano particolarmente gravi in considerazione del ruolo anche educativo che un
dirigente impegnato nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico dovrebbe sempre tenere;
constatato, viceversa, che la sanzione nei confronti del massaggiatore Meneghetti Daniele deve essere ridotta in
considerazione del ridimensionamento dei fatti addebitatigli
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Pol.D. Belfiorese;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/4/2010 a carico dei calciatori Marconi Riccardo, Pellizzon Nicola,
Pasetto Federico e Giulietti Federico;
- di ridurre al 15/03/2010 la sanzione dell’inibizione a carico del massaggiatore Meneghetti Daniele;
- di confermare la sanzione dell’inibizione sino al 31/1/2015, con proposta preclusione ruoli federali, a carico del dirigente
Guiotto Lino;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società;
- di confermare a carico della Società Belfiorese l’applicazione dell’art. 17,comma 1 del CGS, che prevede la sanzione
sportiva della perdita della gara Belfiorese-Romano del 24/1/2010 per 0-3;
La tassa reclamo non é stata versata.