COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 24 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 24 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. OPPOSIZIONE A.C. REAL S.MASSIMO 2000
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 31 del 20/1/2010 – Ammenda di € 150,00.-; Squalifica sino al 31/12/2010 giocatore Faccioli Luca – Campionato Juniores Provinciale
La Società A.C. Real S.Massimo 2000 ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Verona pubblicate nel Comunicato n. 31 del 20/1/2010 con le quali sono state adottate le
seguenti sanzioni :
- ammenda di € 150,00 a carico della Società : "per comportamento gravemente offensivo ed aggressivo nei confronti dei
calciatori avversari e dell’arbitro nel momento in cui lo stesso abbandonava il terreno di gioco”;
- squalifica sino al 31/12/2010 a carico del giocatore Faccioli Luca : “espulso per aver sputato contro l’arbitro, colpendolo
ad una gamba, uscendo dal terreno di gioco sputava contro un avversario centrandolo in viso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Real S.Massimo 2000 e la memoria difensiva fatta pervenire dal calciatore
interessato;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il rapporto di gara ed il suo supplemento, nonché l’intenzionalità
degli accadimenti di cui trattasi;
ritenuti non sussistere elementi per una revisione dei provvedimenti impugnati e reputate congrue le relative sanzioni
adottate dal Giudice Sportivo di prima istanza:
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Real S.Massimo 2000;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2010 a carico del calciatore Faccioli Luca;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.