COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. OPPOSIZIONE C
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. OPPOSIZIONE CALCIO CALDIERO TERME
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 51 del 24/2/2010 –
Squalifica per cinque giornate giocatore Chiamenti Michele per 5 giornate, Squalifica per 3 giornate
giocatore Zago Michael – Campionato di Promozione
La Società Calcio Caldiero Terme ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 51 del 24/2/2010 con le quali sono stati adottati i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Chiamenti Michele : “espulso dal campo, a fine gara spingeva
leggermente un assistente arbitrale tenendo altresì un contegno irriguardoso verso lo stesso”.
- Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zago Michael : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché
dall’esterno del recinto di gioco insultava ripetutamente l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Calcio Caldiero Terme;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’assistente arbitrale interessato, il quale ha confermato il comportamento tenuto nei suoi confronti
dal giocatore Chiamenti, come già riportato nel suo referto;
ritenuti non sussistere elementi per una revisione dei provvedimenti impugnati riguardanti i giocatori citati in epigrafe e
reputate congrue le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo di primo grado, in relazione ai fatti come emersi;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Calcio Caldiero Terme;
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Chiamenti Michele;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zago Michael;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.