COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. PESCANTINA SAN LORENZO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 51 del 24/2/2010 –

Squalifica sino al 30/4/2010 giocatore Mosconi Marco – Campionato Allievi Regionale

La Società A.S.D. Pescantina San Lorenzo ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo

Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 51 del 24/2/2010 con la quale é stata adottata la squalifica sino al

30/4/2010 a carico del giocatore Mosconi Marco : “perché si rivolgeva al proprio genitore, presente in tribuna, incitandolo

ad un comportamento violento e denigratorio, per motivi di razza, nei confronti di un giocatore della squadra avversaria”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società Pescantina San Lorenzo;

vista la documentazione ufficiale in atti;

considerata la puntuale descrizione del fatto sanzionato operato dall’arbitro nel suo referto di gara;

preso atto che il reclamo non ha fornito specifici elementi per una modifica del provvedimento sanzionatorio a carico del

giocatore Mosconi;

ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado;

tenuto presente il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e

privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società ASD Pescantina San Lorenzo;

- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/4/2010 a carico del calciatore Mosconi Marco;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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