COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. REAL CAMPALTO
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 48 del 10/2/2010 –
Squalifica sino al 10/4/2010 giocatori Fontebasso Giayes e Mascherin Roberto – Campionato di 2^
Categoria
La Società ASD Real Campalto ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Territoriale
Regionale pubblicate nel Comunicato n. 48 del 10/2/2010 con le quali é stata assunta la squalifica sino al 10/4/2010 a
carico dei giocatori :
- Fontebasso Giayes : “espulso per un intervento falloso su un avversario, nei locali degli spogliatoi dava origine ad una
rissa che costringeva l’arbitro a decretare la fine anticipata della gara”;
- Mascherin Roberto : “espulso per somma di ammonizioni, nei locali degli spogliatoi dava origine ad una rissa che
costringeva l’arbitro a decretare la fine anticipata della gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Real Campalto;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro, il quale ha confermato il rapporto di gara ed il relativo supplemento;
ritenuto che, in questo quadro di riferimento, i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo in relazione ai riferiti episodi
oggetto del giudizio devono essere confermati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.S.D. Real Campalto;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 10/4/2010 a carico dei calciatori Fontebasso Giayes e Mascherin
Roberto;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.