COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE U.S

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.2. OPPOSIZIONE U.S.CASTAGNARO

Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del

10/2/2010 - Sanzione sportiva della perdita della gara Junior Oppeano – Castagnaro del 31/1/2010,

penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di € 25,00 per 1^ rinuncia – Campionato Provinciale

Allievi

La Società U.S. Castagnaro ha presentato opposizione avverso i provvedimenti emarginati assunti dal Giudice Sportivo

della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 36 del 10/2/2010.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Castagnaro;

vista la documentazione ufficiale in atti;

rilevato che non risulta provata l’effettiva impraticabilità delle strade, attesa oltretutto la regolare e puntuale presenza

dell’arbitro sul terreno di gara;

considerato, altresì, che la Società reclamante ha deciso arbitrariamente di non presentare la propria squadra all’incontro

oggi preso in esame, senza aver preventivamente informato gli Organi della Federazione anche ai fini di ottenere la

necessaria autorizzazione

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione avanzata dall’U.S. Castagnaro,

- di confermare le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado :

●l’applicazione dell’art. 17,comma 3 del C.G.S. a carico della Soc. Castagnaro che prevede la sanzione sportiva della

perdita della gara oggetto del ricorso, che viene omologata c.s. : Junior Oppeanese – Castagnaro 3 – 0;

●la penalizzazione di 1 punto in classifica;

●la sanzione dell’ammenda di € 25,00,

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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