COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE U.S
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. OPPOSIZIONE U.S.CASTAGNARO
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del
10/2/2010 - Sanzione sportiva della perdita della gara Junior Oppeano – Castagnaro del 31/1/2010,
penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di € 25,00 per 1^ rinuncia – Campionato Provinciale
Allievi
La Società U.S. Castagnaro ha presentato opposizione avverso i provvedimenti emarginati assunti dal Giudice Sportivo
della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 36 del 10/2/2010.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Castagnaro;
vista la documentazione ufficiale in atti;
rilevato che non risulta provata l’effettiva impraticabilità delle strade, attesa oltretutto la regolare e puntuale presenza
dell’arbitro sul terreno di gara;
considerato, altresì, che la Società reclamante ha deciso arbitrariamente di non presentare la propria squadra all’incontro
oggi preso in esame, senza aver preventivamente informato gli Organi della Federazione anche ai fini di ottenere la
necessaria autorizzazione
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione avanzata dall’U.S. Castagnaro,
- di confermare le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado :
●l’applicazione dell’art. 17,comma 3 del C.G.S. a carico della Soc. Castagnaro che prevede la sanzione sportiva della
perdita della gara oggetto del ricorso, che viene omologata c.s. : Junior Oppeanese – Castagnaro 3 – 0;
●la penalizzazione di 1 punto in classifica;
●la sanzione dell’ammenda di € 25,00,
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.