COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. OPPOSIZIONE A.S

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. PESCANTINA SAN LORENZO

Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 35 del

3/2/2010 - Sanzione sportiva della perdita della gara Porto – Pescantina San Lorenzo del 30/1/2010,

Penalizzazione di 1 punto in classifica; Ammenda di € 10,00 per 1^ rinuncia – Torneo Esordienti

La Società ASD Pescantina San Lorenzo ha presentato opposizione avverso i provvedimenti emarginati assunti dal

Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicati nel Comunicato n. 35 del 3/2/2010.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Pescantina San Lorenzo;

vista la documentazione ufficiale in atti;

rilevato che non risulta provata l’effettiva impraticabilità delle strade, attesa oltretutto la precisa e puntuale presenza

dell’arbitro sul terreno di gioco;

considerato, altresì, che dagli stessi ricorsi inoltrati dalle Società interessate all’incontro in epigrafe, non sono state

esperite le rituali procedure finalizzate all’ottenimento della necessaria preventiva autorizzazione al rinvio della gara

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione avanzata dall’ASD Pescantina San Lorenzo,

- di confermare le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado :

●sanzione sportiva della perdita della gara Porto – Pescantina San Lorenzo del 30/1/2010 per 0-3;

●penalizzazione di 1 punto in classifica;

●ammenda di € 10,00:

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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