COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 10 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti dei Signori :

Nicolò Dalla Pellegrina giocatore appartenente A.C. Lugagnano (attualmente tesserato in

prestito all’U.S.D. Castel d’Azzano)

Andrea Dalla Rosa Presidente A.C. Lugagnano

Fabio Guglielmo Castioni Dirigente A.C. Lugagnano

della Società :

A.C. Lugagnano Sona (Verona)

La Procura Federale con atto del 22/2/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

Il Sig. Nicolò DALLA PELLEGRINA (Calciatore A.C. Lugagnano, attualmente in prestito U.S.D. Castel d’Azzano)

per rispondere delle violazioni di cui agli artt.n.1,comma 1; art. n.10,comma 6 e art. n.22,comma 8 del CGS, per

violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato – o comunque per essere stato inserito in

distinta gara – nella corrente stagione sportiva a 9 gare valide per il Campionato di Promozione – Girone “A” malgrado

fosse squalificato a seguito di decisioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, così come succintamente

descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;

I Sigg.ri Andrea DALLA ROSA (Presidente A.C. Lugagnano) e Fabio Guglielmo CASTIONI (Dirigente A.C. Lugagnano)

per rispondere delle violazioni di cui agli artt. n.1,comma; art. n.10,comma 6 e art. n.22,comma 8 del C.G.S. per

violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di 9

gare (3 il Dalla Rosa e 6 il Castioni) valide per il Campionato di Promozione – Girone “A” in cui dichiaravano che i

giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme

vigenti, malgrado il calciatore Nicolò Dalla Pellegrina non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte

motiva dell’atto di deferimento;


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