COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE F.C.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.1. OPPOSIZIONE F.C. EDO MESTRE

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 50 del 23/2/2010 –

Ammenda di € 700,00 alla Società – Campionato di Eccellenza

La Società F.C. Edo Mestre ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale

Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 50 del 23/2/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della ammenda di €

700,00 a carico della Società : ”per reiterato contegno offensivo e minaccioso di propri sostenitori verso la terna arbitrale.

Nonché per essersi, due tesserati non identificati, con fare offensivo, minaccioso ed aggressivo, introdotti indebitamente

nello spogliatoio; di questi, uno colpiva l'Arbitro con tre schiaffi alla spalla DX senza procurare dolore, mentre l' altro

spintonava più volte un A.A. facendolo indietreggiare abbondantemente”

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società F.C. Edo Mestre;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentiti per le vie brevi l’arbitro e gli assistenti arbitrali che hanno confermato quanto riferito nei loro rapporti, fornendo

ulteriori precisazioni;

valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del

presente ricorso;

ritenuti non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato e reputata congrua la relativa sanzione

adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza:

considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società F.C. Edo Mestre;

- di confermare sanzione della ammenda di € 700,00 a carico della Società;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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