COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.3. OPPOSIZIONE SIG. MARROCCHIO SIMONE – ALLENATORE A.C. RALDON

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 49 del 17/2/2010 –

Squalifica sino al 17/5/2010 – Campionato di 1^ Categoria

Il Sig. Marrocchio Simone, allenatore della Società A.C. Raldon, ha presentato opposizione avverso la delibera assunta

dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 49 del 17/2/2010 con la quale é stata adottata a

suo carico la sanzione della inibizione sino al 17/2/2010 : “dalla lettura del referto arbitrale emerge che l'allenatore

Marocchio Simone, allontanato dal terreno di gioco per aver contestato una decisione dell'arbitro, insultandolo, correva

verso il direttore di gara pronunciando espressioni minacciose ed ingiuriose, ripetutamente bestemmiando. Fermato dal

capitano della squadra, s'incamminava verso l'uscita, ma, improvvisamente ritornava sui suoi passi e si dirigeva verso il

direttore di gara di corsa, ancora urlando al suo indirizzo espressioni minacciose ed ingiuriose. Di nuovo fermato dai suoi

giocatori, si allontanava dal terreno di gioco, ripetendo, però le espressioni ingiuriose, accompagnate da bestemmie

reiterate. Il medesimo atteggiamento assumeva a fine gara negli spogliatoi, cercando d'impedire all'arbitro l'ingresso nella

stanza a lui riservata. Ancora una volta allontanato dal capitano della sua squadra, impediva al direttore di gara di

chiudere la porta e continuava a proferire ingiurie al suo indirizzo e bestemmie”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Marrocchio Simone (A.C. Raldon – Allenatore);

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito il ricorrente, assistito da legale;

sentito personalmente l’arbitro che ha rilasciato dichiarazioni con le quali ha ribadito quanto riferito sul rapporto di gara;

valutato che il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di prima istanza appare congruo rispetto ai fatti ascritti;

ritenuto, che alla luce di quanto sopra, non sono emersi fatti nuovi atti a modificare la sanzione impugnata;

considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dal Sig. Marrocchio Simone, allenatore A.C. Raldon ;

- di confermare la sanzione della squalifica sino al 17/5/2010 a carico del predetto allenatore;

- di introitare la tassa reclamo versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it