COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. OPPOSIZIONE SIG. MARROCCHIO SIMONE – ALLENATORE A.C. RALDON
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 49 del 17/2/2010 –
Squalifica sino al 17/5/2010 – Campionato di 1^ Categoria
Il Sig. Marrocchio Simone, allenatore della Società A.C. Raldon, ha presentato opposizione avverso la delibera assunta
dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 49 del 17/2/2010 con la quale é stata adottata a
suo carico la sanzione della inibizione sino al 17/2/2010 : “dalla lettura del referto arbitrale emerge che l'allenatore
Marocchio Simone, allontanato dal terreno di gioco per aver contestato una decisione dell'arbitro, insultandolo, correva
verso il direttore di gara pronunciando espressioni minacciose ed ingiuriose, ripetutamente bestemmiando. Fermato dal
capitano della squadra, s'incamminava verso l'uscita, ma, improvvisamente ritornava sui suoi passi e si dirigeva verso il
direttore di gara di corsa, ancora urlando al suo indirizzo espressioni minacciose ed ingiuriose. Di nuovo fermato dai suoi
giocatori, si allontanava dal terreno di gioco, ripetendo, però le espressioni ingiuriose, accompagnate da bestemmie
reiterate. Il medesimo atteggiamento assumeva a fine gara negli spogliatoi, cercando d'impedire all'arbitro l'ingresso nella
stanza a lui riservata. Ancora una volta allontanato dal capitano della sua squadra, impediva al direttore di gara di
chiudere la porta e continuava a proferire ingiurie al suo indirizzo e bestemmie”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dal Sig. Marrocchio Simone (A.C. Raldon – Allenatore);
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il ricorrente, assistito da legale;
sentito personalmente l’arbitro che ha rilasciato dichiarazioni con le quali ha ribadito quanto riferito sul rapporto di gara;
valutato che il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di prima istanza appare congruo rispetto ai fatti ascritti;
ritenuto, che alla luce di quanto sopra, non sono emersi fatti nuovi atti a modificare la sanzione impugnata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dal Sig. Marrocchio Simone, allenatore A.C. Raldon ;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 17/5/2010 a carico del predetto allenatore;
- di introitare la tassa reclamo versata.