COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. OPPOSIZIONE U.S

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.5. OPPOSIZIONE U.S. VALTRAMIGNA CAZZANO

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 38 del

24/2/2010 – Ammenda di € 500,00, – Campionato di 3^ Categoria

La Società Valtramigna Cazzano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della

Delegazione Provinciale di Verona pubblicata nel Comunicato n. 38 del 24/2/2010 con la quale é stata adottata la

sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della Società : “per comportamento razzista, da parte dei propri sostenitori,

nei confronti dei calciatori avversari extracomunitari, durante ed a fine gara”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società Valtramigna Cazzano;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente i fatti come precedentemente esposti nel suo referto

di gara; con assoluta precisione ed ampiezza di particolari;

constatata, alla luce di quanto sopra, la congruità della sanzione assunta dal Giudice Sportivo di prima istanza;

visto il disposto di cui all’art. 35, comma 1.1. del C.G.S., che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha

valore di prova piena e privilegiata,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Valtramigna Cazzano;

- di confermare la sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della Società;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.

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