COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. OPPOSIZIONE U.S
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.5. OPPOSIZIONE U.S. VALTRAMIGNA CAZZANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 38 del
24/2/2010 – Ammenda di € 500,00, – Campionato di 3^ Categoria
La Società Valtramigna Cazzano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Verona pubblicata nel Comunicato n. 38 del 24/2/2010 con la quale é stata adottata la
sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della Società : “per comportamento razzista, da parte dei propri sostenitori,
nei confronti dei calciatori avversari extracomunitari, durante ed a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Valtramigna Cazzano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente i fatti come precedentemente esposti nel suo referto
di gara; con assoluta precisione ed ampiezza di particolari;
constatata, alla luce di quanto sopra, la congruità della sanzione assunta dal Giudice Sportivo di prima istanza;
visto il disposto di cui all’art. 35, comma 1.1. del C.G.S., che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha
valore di prova piena e privilegiata,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Valtramigna Cazzano;
- di confermare la sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della Società;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.