COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. OPPOSIZIONE A.S
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.6. OPPOSIZIONE A.S.D. SAN GAETANO CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 36 del
3/3/2010 – Squalifica sino al 30/4/2010 allenatore Favero David – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. San Gaetano Calcio ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 3/3/2010 con la quale é stata adottata la
sanzione della squalifica sino al 30/4/2010 a carico dell’allenatore Favero David : ”perchè, a fine gara, si avvicinava
all’arbitro con atteggiamento aggressivo e di sfida e gli proferiva insulti, denigrazioni ed irrispettosità, coinvolgendo anche
la categoria arbitrale, indi, all’interno degli spogliatoi, infieriva ulteriormente contro il direttore di gara con ingiurie e accuse
di mancata onestà”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. San Gaetano Calcio;
vista la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
considerata l’efficacia privilegiata del predetto rapporto di gara (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S);
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio a carico del Favero, assunto dal Giudice Sportivo di primo grado, appare
congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.S.D. San Gaetano Calcio;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/4/2010 a carico dell’allenatore Favero David;
- di introitare l’acconto della tassa reclamo versata, provvedendo all’addebito della differenza dovuta di € 68,00.-