COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.8. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.8. OPPOSIZIONE USC D. EUROCALCIO 2007

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 41 del

3/23/2010 – 1 punto di penalizzazione nella classifica del Trofeo Città di Bassano - Categoria Juniores

La Società Eurocalcio 2007 ha presentato opposizione avverso la delibere assunta dal Giudice Sportivo della

Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicata nel Comunicato n. 41 del 3/3/2010 con la quale é stata adottatala

sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica della manifestazione emarginata per violazione delle

disposizioni riguardanti il numero dei giocatori sostituiti nel corso della gara Colceresa MPM – Eurocalcio 2007 del Trofeo

Città di Bassano.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società Eurocalcio 2007;

vista la documentazione ufficiale in atti, dalla quale risulta evidente l’infrazione commessa dalla Società Eurocalcio 2007

relativa alla regola che determina il numero dei giocatori da sostituire nelle gare della manifestazione presa in

considerazione;

ritenuto più congrue comunquo alla violazione ascritta, irrogare unicamente le sanzioni riguardanti la perdita della gara a

carico dell’Eurocalcio 2007 e l’inibizione a carico del Dirigente accompagnatore

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di accogliere l’opposizione presentata dalla Società Eurocalcio 2007;

- di annullare la sanzione di un punto di penalizzazione nella classifica del Trofeo Città di Bassano, confermando i

rimanenti provvedimenti sanzionatori assunti dal G.S. di primo grado.

La tassa reclamo non é stata versata.

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