COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 del 3 Marzo 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 114 del 3 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 85 della Società A.S.D. PANNACONI.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale n° 48 del 17.02.2010 (Ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore DAVID Antonino per TRE gare; squalifica del

calciatore BARBIERI Pasquale per SEI gare, inibizione del dirigente BARBIERI Pasquale fino al 31.12.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento o, in subordine, la riduzione

delle sanzioni;

ritenuto che dagli atti ufficiali di gara risulta che il calciatore DAVID Antonino al 15° del s.t. veniva espulso per aver commesso un

atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, nel corso di una concitata discussione, quindi non durante una azione di

gioco;

che il sig. BARBIERI Pasquale, dirigente della società, presente a bordo campo nonostante già inibito fino al 10.3.2010,

presentatosi all'arbitro come custode del campo, entrava abusivamente sul terreno di gioco unitamente ad altre due persone non

identificate dall'arbitro, che indossavano il giaccone della società Nuova Pannaconi, e tentava di aggredire l'arbitro, senza riuscirvi

per il pronto intervento dei calciatori della squadra avversaria;

che al termine della gara, mentre guadagnava gli spogliatoi, l'arbitro veniva aggredito da due sconosciuti, uno dei quali armato di

bastone, che tentavano di colpirlo, non riuscendovi per l'intervento dei calciatori del Marcellinara;

che lo stesso sig. BARBIERI Pasquale, davanti la porta dello spogliatoio ove l'arbitro sostava perché gli erano state negate le

chiavi, afferrava lo stesso arbitro per la maglia e, minacciandolo, gli intimava di non riferire l'accaduto, quindi, cercava di colpirlo,

non riuscendovi per l'intervento dei presenti;

che, successivamente, il calciatore BARBIERI Pasquale, capitano della società Nuova Pannaconi, entrava nello spogliatoio

dell'arbitro intimandogli di non fare menzione nel referto di gara di quanto accaduto, tenendo reiteratamente un comportamento

minaccioso e intimidatorio;

che l'arbitro, mentre faceva la doccia, sentiva la porta dello spogliatoio colpita dall'esterno da pugni, accompagnati da grida

ingiuriose;

risulta in maniera chiara ed inequivoca che la gravissima condotta dei tesserati non può trovare giustificazione alcuna e, pertanto,

le doglianze poste a fondamento del ricorso non trovano accoglimento, neppure per quanto riguarda gli addebiti a carico della

società;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata per quanto riguarda la Società, il calciatore David

Antonino ed il dirigente Barbieri Pasquale; mentre si appalesa eccessiva per il calciatore Barbieri Pasquale;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica a carico del calciatore BARBIERI Pasquale a QUATTRO giornate effettive di gioco;

conferma, nel resto, le sanzioni inflitte dal primo giudice;

dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

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