COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 25 a carico di :
sig. CARELLI Mario, Presidente per la stagione 2007/2008 della ASD Sporting Terranova, per rispondere della violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma
13, delle NOIF; la Società A.S.D. SPORTING TERRANOVA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente, sig. Carelli Mario.
IL DEFERIMENTO
Premesso che:
con provvedimento del 18 dicembre 2009 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Carelli Mario e la ASD
Sporting Terranova, per rispondere delle violazioni sopra specificate.
Rilevava :
1 – che in data 20.10.2009 il Comitato regionale Calabria aveva comunicato alla Procura Federale che il Collegio Arbitrale della
L.N.D., nella seduta del 5.4.2008, decidendo sul reclamo proposto dall’allenatore Guzzetti Falbo Domenico, aveva condannato la
ASD Sporting Terranova, partecipante al campionato di Prima Categoria, a corrispondere al tecnico la somma di € 3.500,00 oltre gli
interessi legali all’effettivo pagamento;
2 – che la delibera era stata pubblicata nel C.U. n.6 del 5.4.2008;
3 – che con raccomandata del 12.11.2008 il Comitato Regionale Calabria invitava la ASD Sporting Terranova a provvedere al
pagamento di quanto dovuto nei termini indicati dall’art.94 ter c.13;
4 – che solo in data 3.12.2009 il tecnico dichiarava al Collaboratore dell’Ufficio Indagini di essere stato soddisfatto riconoscendo la
quietanza liberatoria a sua firma del 4.9.2009, prodotta al Comitato Regionale Calabria e confermando la correzione della data
effettuata a sua firma;
5 – che il ritardato pagamento integrava la violazione dell’art.1 c.1 C.G.S. ascrivibile al Sig. Carelli Mario nonché la violazione
dell’art.4 c.1 del C.G.S.;
Tanto premesso ha rinviato a questa Commissione Territoriale gli incolpati ritenendo sussistere le condotte antiregolamentari di cui
in epigrafe.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del giorno 8 marzo 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv.
Gianfranco Marcello.
Nessuno è comparso per Carelli Mario e per la ASD Sporting Terranova.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le
seguenti richieste:
per il sig. Carelli Mario sei mesi di inibizione;
per la Soc. ASD Sporting Terranova un punto di penalizzazione in classifica da scontare nel corrente campionato 2009/2010.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai
deferiti, integrino gli estremi della violazione contestata per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.
P.Q.M.
la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
- al sig. CARELLI Mario l'inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’ art.19 C.G.S. per mesi SEI;
- alla Società A.S.D. SPORTING TERRANOVA la penalizzazione di UN punto in classifica da scontare nel corrente campionato
2009/2010.