COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 95 della Società A.S. RAFFAELE NICASTRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 115 del 4.3.2010 (Squalifica del calciatore LUCCHINO Giuseppe per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal
Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a
carico dal calciatore Lucchino Giuseppe, tesserato per l'A.S. Raffaele Nicastro, ed in particolare che va tenuto conto che trattasi di
comportamento offensivo nei confronti dell'assistente del direttore di gara e per il quale appare più congrua la variazione della
squalifica per due giornate di gara;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta nei confronti del calciatore LUCCHINO Giuseppe a DUE (2)
giornate effettive e dispone di accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.