COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 22/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 11 – Reclamo ACD Mele 1983 avverso l’inibizione del proprio presidente f

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 16 del 22/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 11 - Reclamo ACD Mele 1983 avverso l'inibizione del proprio presidente fino al 19 novembre 2009 ed avverso l'ammenda di € 100.

C.U. n. 14 del 19 Ottobre 2009

In sede di esame del reclamo presentato dalla società Ca’ Nova avverso la regolarità della gara del campionato di seconda categoria Ca’ Nova - A.V.L. 2009 del 20.9.2009 (per la partecipazione nelle file dell’A.V.L del calciatore Andrea Scevola ritenuto possedere doppio tesseramento), Il Giudice Sportivo lo respingeva convalidando il risultato di 1 – 1 determinatosi sul campo. Il Giudice riteneva corretta la partecipazione dello Scevola alla gara de quo dopo aver accertato che il calciatore aveva sottoscritto un primo tesseramento a favore della soc. A.V.L. convalidato in data 14 settembre 2009 ed un secondo a favore dell’ACD Mele 1983 in data 15 settembre 2009. Nella stessa declaratoria il primo giudice irrogava, fra le altre, le sanzioni riportate in epigrafe a carico dell’ACD Mele oggetto dell’appello alla Commissione Disciplinare.

Seppur per ragioni diverse da quelle indicate dalla società reclamante, Il reclamo deve trovare pieno accoglimento con l’annullamento delle impugnate sanzioni.

Invero non è nei poteri del giudice sportivo irrogare sanzioni verso una terza società estranea alla gara per la quale si è proposto un reclamo, giudicando così oltre le richieste del ricorrente: rilevata comunque l’infrazione della Soc. Mele, depositaria e sottoscrittrice del secondo tesseramento del calciatore Andrea Scevola, il giudice avrebbe dovuto inviare tempestivamente gli atti alla Procura Federale, che in sede inquirente, accertati i fatti e rilevate le i responsabilità, potrà disporre il deferimento della società alla C.D..

Per questi motivi la Commissione Disciplinare annulla le sanzioni dell’ammenda di € 100 irrogata alla Soc. Mele e dell’inibizione del suo presidente fino al 19/11/2009 e dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.

Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per l’espletamento di quanto di sua competenza.

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