COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 22/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 13 – Reclamo ASDC Ceparana Calcio avverso la squalifica de

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 16 del 22/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 13 - Reclamo ASDC Ceparana Calcio avverso la squalifica del calciatore Lucchinelli Federico fino al 16 novembre 2009. Gara Ceparana Calcio - FO.CE Vara del 19.9.2009 Campionato Allievi Provinciali Spezia.

C.U. n. 9 del 24/09/2009 D.P.Spezia

Sul presupposto che l’arbitro aveva sbagliato nel riportare il nominativo del calciatore espulso, indicando quello di Lucchinelli Federico in luogo di quello di Frangioni Jacopo, l’ASDC Ceparana Calcio chiede che la squalifica inflitta al primo sia travasata al secondo. Ritiene che quanto affermato può essere dimostrato mediante l’audizione, in qualità di testi, dei presidenti delle due società.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Le doglianze della ricorrente, gia segnalate per le vie brevi, alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, al Giudice Sportivo della Delegazione di La Spezia, erano già state respinte dopo che il direttore di gara aveva confermato quanto riportato sul referto.

In mancanza quindi della rettifica dell’arbitro, per la ben nota disposizione regolamentare che attribuisce valore di prova assoluta agli atti ufficiali, le eccezioni della società ricorrente vanno respinte e ridotte a mere allegazioni difensive senza valore alcuno nel procedimento sportivo.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo della ASDC Ceparana Calcio e dispone l’incameramento della tassa.

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