COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE La Commissione

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES PROVINCIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, composta da:

NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D. PROFIAMMA E F.C. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA

GARA – PROFIAMMA/REAL VIRTUS - DISPUTATA IL 20.02.2010 A SAN GIOVANNI PROFIAMMA (PG),

AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.51 DELLA DELEGAZIONE

PROVINCIALE DI PERUGIA DATATA 23.02.2010 PUBBLICATA IN PARI DATA.

PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA AD ENTRAMBE LE SOCIETA’;

PER AMMENDA AD €.500,00 ALLA SOCIETA’ PROFIAMMA;

PER SQUALIFICA PER SETTE GARE INFLITTA AL CALCIATORE CANFARINI FEDERICO DELLA SOCIETA’

PROFIAMMA;

PER AMMENDA DI €.350,00 ALLA SOCIETA’ REAL VIRTUS.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponevano reclamo le società, adducendo i seguenti:

motivi

• Richiesta di riduzione delle sanzioni.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei procedimenti per riunione soggettiva ed

oggettiva.

Ciò premesso, la Commissione rileva che dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultata

confermata l’impossibilità di proseguire la partita a causa della rissa verificatasi al quarantesimo del

secondo tempo che ha visto coinvolti la quasi totalità dei giocatori di entrambe le squadre nonché i

dirigenti.

L’arbitro ha, inoltre, precisato di aver tentato reiteratamente la ripresa del gioco, invitando formalmente

in tal senso i capitani delle squadre in due occasioni, ma di non essere riuscito nell’intento in quanto

entrambi i capitani, nonostante tali inviti, hanno proseguito nella rissa in corso.

In virtù di quanto sopra, ai sensi dell’art.64 N.O.I.F. appare corretta la decisione adottata dal direttore di

gara che ha decretato l’interruzione dell’incontro ed altrettanto corretta la decisione adottata dal G.S. di

sanzionare le due società con la perdita della gara, in quanto ambedue responsabili della relativa

interruzione e mancata ripresa del gioco.

La Commissione ritiene peraltro equo ridurre a sei giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore

Canfarini Federico e ridurre ad €.300,00 e 250,00 le sanzioni dell’ammenda inflitte, rispettivamente, al

Profiamma ed alla Real Virtus.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei reclami riuniti, riduce a sei giornate la squalifica al calciatore Canfarini

Federico, riduce ad €.300,00 l’ammenda a carico della società Profiamma e ad €.250,00 l’ammenda a

carico della Real Virtus.

Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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