COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OTRICOLI CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA -
NUOVA DINAMO / OTRICOLI CALCIO - DISPUTATA IL 16.01.2010 A TERNI AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.76 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.01.2010
PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA;
PER AMMENDA AD €.400,00;
PER INIBIZIONE FINO AL 30.04.2010 INFLITTA AL DIRIGENTE DI LUVRO ALBERTO;
PER INIBIZIONE FINO AL 31.03.2010 INFLITTA AL MASSAGGIATORE PETTIROSII FABRIZIO;
PER SQUALIFICA FINO AL 28.02.2010 INFLITTA ALL’ALLENATORE SEIO LUCIANO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:
motivi
• Richiesta di applicazione della punizione sportiva della gara per 0-3 alla A.S.D. Nuova Dinamo ovvero
ripetizione della gara;
• riduzione delle altre sanzioni inflitte dal G.S..
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
La Commissione osserva come, sia dagli atti ufficiali di gara, sia dai chiarimenti forniti dall’arbitro, non sia
emerso che il direttore di gara, successivamente ai fatti verificatisi al terzo minuto di recupero del secondo
tempo, abbia svolto tutti i tentativi necessari per riportare l’ordine e riprendere il giuoco.
Risulta infatti che alcuni calciatori di entrambe le squadre - del cui numero, peraltro, l’arbitro non è riuscito
a fornire precisa indicazione – si fossero presentati in campo per portare a termine la partita e che gli altri,
fra cui il capitano della A.S.D. Otricoli, fossero negli spogliatoi ove si trovavano due compagni di squadra
feriti. Ciò dimostra che non si era in presenza della impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica”
della gara, requisito necessario affinché possa essere decretata la sospensione dell’incontro, quanto
piuttosto che la direzione tecnica era momentaneamente turbata da vivaci proteste e comportamenti
scomposti di alcuni dirigenti e calciatori.
Il provvedimento di sospensione, come noto, costituisce l’extrema ratio alla quale l’arbitro debba giungere
soltanto dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere ed abbia constatato l’impossibilità di
proseguire la gara per fatti impeditivi oggettivi, circostanza che in questo caso non sembra essersi
verificata.
Non si può dunque affermare che si fosse in presenza di una delle circostanze previste dall’art. 64 delle
NOIF.
Né, d’altro canto, si può affermare con certezza che la sospensione della gara debba essere addebitata alla
A.S.D. Otricoli, dal momento che alcuni calciatori di questa squadra avevano subito violenza da alcuni
sostenitori della A.S.D. Nuova Dinamo e che proprio tale episodio ha dato origine alle vibranti proteste
riferite dal direttore di gara.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che debba essere disposta la ripetizione della gara e
revocata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della A.S.D. Otricoli Calcio.
Quanto agli altri motivi di impugnazione, si rileva che le sanzioni inflitte dal G.S. sono eque e commisurate
ai gravi comportamenti tenuti dai tesserati della A.S.D. Otricoli Calcio.
P.Q.M.
Delibera la ripetizione della gara, mandano al C.R.U. per gli adempimenti di sua competenza.
Revoca la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della A.S.D. Otricoli Calcio.
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.