COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ - SPORTING CLUB TRESTINA - IN RIFERIMENTO ALLA - GARA
TRESTINA / GUALDO - DISPUTATA IL 20.02.2010 A TRESTINA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.02.2010
PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA FINO AL 26.04.2010 INFLITTA ALL’ALLENATORE BELEI MAURIZIO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:
motivi
• Richiesta di riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultata confermata la condotta offensiva posta in essere
dall’allenatore Belei Maurizio nei confronti di un giocatore avversario, nonchè la condotta minacciosa
posta sempre In essere dal predetto allenatore nei confronti del direttore di gara.
P.Q.M.
respinge il reclamo.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.