COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

1^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. SELCI NARDI IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELCI

NARDI – PONTE PATTOLI DISPUTATA IL 06.11.2009 A SELCI UMBRO - AVVERSO LA DECISIONE DEL

GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO

13.01.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER L’APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE DELL’ART.17 C.G.S..

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta

dell’applicazione dell’art.17. C.G.S..

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

La società reclamante sostiene la irregolarità della posizione del calciatore Mirko Gradassi, in

quanto il trasferimento dalla società Trestina alla società Ponte Pattoli sarebbe avvenuta soltanto

il pomeriggio del 05.12.2009 [sabato], quindi in violazione del disposto di cui al C.U. nr.1 del

01.07.2009, laddove viene indicato l’orario d’ufficio “sabato 09.00-13.00”.

Il reclamo è infondato.

Infatti, laddove il C.U. nr.1 al punto 2.15, dispone un orario di apertura degli uffici al pubblico,

ciò deve intendersi riferito esclusivamente quale orario garantito di apertura degli uffici, e non già

che al di fuori di tali orari non possa essere necessariamente svolta alcuna attività. Ciò è tanto vero

che, quando si è voluto dare rilevanza all’orario per determinati specifici adempimenti il Comitato

ha espressamente previsto la sanzione dell’inammissibilità in caso di superamento dell’orario; si

consideri al riguardo quanto disposto dal medesimo C.U. nr..1 al punto 2/21.

Premesso quanto sopra e rilevato che il deposito del trasferimento in questione è

pacificamente avvenuto il 05.11.09, da tale data decorrono gli effetti del trasferimento ai sensi del

punto 2 C.U. 118/09. La posizione del calciatore sopra menzionata è da intendersi quindi regolare

con riferimento alla gara disputata dal calciatore stesso la domenica successiva.

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposta dalla società S.S. Selci Nardi.

_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

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