COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

3^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. RIGALI IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIGALI -

LONGOBARDA DISPUTATA IL 21.02.2010 A RIGALI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE

SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 51 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO

23.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MINELLI FILIPPO PER TRE GIORNATE DI GARA;

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SBORZACCHI ANDREA PER TRE GIORNATE DI

GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione

delle sanzioni.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro, non era presente il

rappresentate della società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

La deposizione dell’arbitro ha potuto mettere in evidenza che i comportamenti violenti tenuti

dai due calciatori Minelli Filippo e Sborzzacchi Andrea sono stati commessi in reazione a dei falli

subiti e che comunque non hanno comportato conseguenze fisiche a danno dei giocatori avversari.

Sulla base di tali circostanze ritiene questa Commissione che la sanzione possa essere ridotta a due

giornate di gara per ciascun giocatore.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società ASD Rigali e riduce le squalifiche inflitte dal G.S. ai

calciatori Minelli Filippo e Sborzacchi Andrea a due giornate effettive di gara.

_ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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