COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE NEL

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

ALLIEVI REGIONALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.D. GIOVANILI TODI IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANILI

TODI – SPORTING TERNI DISPUTATA IL 14.02.2010 A MONTE CASTELLO VIBIO - AVVERSO LA DECISIONE DEL

GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 90 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.02.2010

PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER AMMENDA AD €. 200,00

- PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE FILIPPETTI FAUSTO FINO AL 15.04.2010.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione delle

sanzioni.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro ed il rappresentante della società

reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Per quanto riguarda l’ammenda inflitta alla società reclamante, la Commissione rileva che senz’altro i

sostenitori del Giovanili Todi si sono rivolti in maniera offensiva nei confronti dell’arbitro tuttavia, lo stesso

ha sicuramente ecceduto nel richiedere l’intervento dell’autorità che non era necessario, in quanto una

volta giunte le forze dell’ordine non era presente nessun tifoso.

Per quanto riguarda invece l’inibizione del dirigente Filippetti Fausto, assistente dell’arbitro, la

Commissione ritiene congrua e meritevole di integrale conferma la sanzione inflitta dal G.S., avendo il

Filippetti minacciato l’arbitro brandendo la bandierina in dotazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società CSD Giovanili Todi, riduce l’ammenda alla

società ad €. 100,00; conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..

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