COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE NEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.D. GIOVANILI TODI IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANILI
TODI – SPORTING TERNI DISPUTATA IL 14.02.2010 A MONTE CASTELLO VIBIO - AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 90 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.02.2010
PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER AMMENDA AD €. 200,00
- PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE FILIPPETTI FAUSTO FINO AL 15.04.2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione delle
sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro ed il rappresentante della società
reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Per quanto riguarda l’ammenda inflitta alla società reclamante, la Commissione rileva che senz’altro i
sostenitori del Giovanili Todi si sono rivolti in maniera offensiva nei confronti dell’arbitro tuttavia, lo stesso
ha sicuramente ecceduto nel richiedere l’intervento dell’autorità che non era necessario, in quanto una
volta giunte le forze dell’ordine non era presente nessun tifoso.
Per quanto riguarda invece l’inibizione del dirigente Filippetti Fausto, assistente dell’arbitro, la
Commissione ritiene congrua e meritevole di integrale conferma la sanzione inflitta dal G.S., avendo il
Filippetti minacciato l’arbitro brandendo la bandierina in dotazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società CSD Giovanili Todi, riduce l’ammenda alla
società ad €. 100,00; conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..