COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cristiano De Blasi (Presidente ASD Pro Vittoria)

Società ASD Pro Vittoria (Rg)

Procedimento 168/A

Considerato che la Procura Federale con nota 3277/1046 pf 08-09 /GT/dl del 10 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.5 commi 1), 4), 5), 6)  lettera A) e D)  C.G.S. nonché agli articoli 4 comma 1) e 5 comma 2) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Cristiano De Blasi la inibizione per mesi 6 (sei); alla società ASD Pro Vittoria l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento)”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al  Sig. Cristiano De Blasi  (Presidente  ASD Pro Vittoria)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 6 (sei); alla società ASD Pro Vittoria, a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed  alla Procura Federale.

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