COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 – Procura Federale – Deferimento del signor Mauro Patrucco, presidente AC

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 47 - Procura Federale - Deferimento del signor Mauro Patrucco, presidente ACD Albenga, per violazione artt. 1/1 e 8 comma 9 e 15 CGS, in relazione all'art. 94ter NOIF. Deferimento dell'ACD Albenga per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente.

Per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale apparsa sul C.U. n. 3 che, in relazione alla vertenza n. 36/89, aveva condannato l’ACD Albenga al pagamento della somma di € 1000,00 oltre gli interessi legali all’allenatore Giuseppe Alfano, la Procura Federale ha deferito alla C.D.:

a)- il signor Mauro Patrucco, presidente ACD Albenga per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e commi 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter delle N.O.I.F..

b)- l’ACD Albenga a titolo di responsabilità diretta, a’ sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.

Avvisate le parti circa la data di discussione del procedimento, si è presentato in giudizio, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Marco Stefanini, il quale ha sostenuto la colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni:

Mauro Patrucco – presidente ACD Albenga, inibizione mesi due;ACD Albenga: punti uno di penalizzazione nella classifica del corrente campionato di calcio oltre all’ammenda di € 200,00.-

Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, la Commissione Disciplinare non può che ritenere provate le infrazioni commesse ed, in accoglimento delle richieste sanzionatorie della Procura Federale, infligge al signor Mauro Patrucco, presidente ACD Albenga la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due; infligge l’ACD Albenga la sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica del corrente campionato di calcio e la condanna al pagamento dell’ammenda di € 200,00. 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it