COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 26/11//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 – Reclamo G.S. San Michele avverso la squalifica del calciatore Matt

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 24 del 26/11//2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 16 - Reclamo G.S. San Michele avverso la squalifica del calciatore Mattia Altamore per cinque giornate. Gara S Michele - Pro Recco del 01/11/2009 Campionato Prima Categoria "C".

C.U. n.  20 del 05/11/2009.

Espulso per doppia ammonizione, il calciatore Mattia Altamore ingiuriava l’arbitro e bestemmiava, quindi, da fuori del terreno di gioco, insultava i giocatori avversari. Dal che la squalifica per cinque giornate inflittegli dal Giudice Sportivo.

Propone reclamo avverso al provvedimento il G.S. San Michele che, pur ammettendo il comportamento del calciatore sul terreno di gioco ritiene eccessiva la sanzione e chiede che sia ridotta ed equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.

Osserva la Commissione Disciplinare come sul comportamento posto in essere dal calciatore dopo l’espulsione per doppio giallo, pesi notevolmente l’espressione blasfema segnalata dall’arbitro; tuttavia la sanzione può essere ridotta in relazione al fatto che non si ravvisano minacce né comportamenti aggressivi verso l’arbitro.

Per questi motivi, in accoglimento del reclamo proposto dal G.S. San Michele, la C.D. delibera di ridurre la squalifica del calciatore Mattia Altamore da cinque a quattro giornate di gara.

Accolto il reclamo, nulla per la tassa.

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