COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 03/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 17 – Reclamo C.S.I. Cinque Terre Monver avverso la squalifica del calciator

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 03/12//2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 17 - Reclamo C.S.I. Cinque Terre Monver avverso la squalifica del calciatore Romano Gianluca per otto giornate. Gara Cinque Terre Monver - Castelnovese dell’08/11/2009 Campionato Prima Categoria "D"

C.U. n. 21 del 12/11/2009.

Al termine della gara, davanti allo spogliatoio arbitrale, protestava nei confronti del Direttore di gara ed impedendogli di chiudere la porta gliela riapriva a forza tentando di colpirlo con un calcio; veniva trattenuto dai suoi dirigenti che cercavano di ricondurlo nel proprio spogliatoio, ma il suddetto giocatore faceva resistenza e tirava un forte calcio alla porta dello spogliatoio dell'arbitro che veniva colpito alla tempia destra senza comunque riportare conseguenze lesive; tuttavia nell'occasione veniva colpito dalla porta un dirigente della squadra avversaria che riportava una lieve ferita alla mano. Successivamente lo stesso giocatore rientrava nello spogliatoio arbitrale continuando a protestare contro l'operato del Direttore di gara.

Questa è la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Romano Gianluca per otto gare effettive.

A tale sanzione si oppone, con motivato reclamo, la società CSI Cinque Terre Monver, lamentandosi dell’eccessività della squalifica perchè il proprio calciatore aveva agito a causa del discutibile comportamento tenuto dall’arbitro a fine gara.

Osserva la Commissione Disciplinare che le eccezioni proposte dalla società reclamante, estranee al referto arbitrale, non possono essere tenute in considerazione nel giudizio sportivo che, come è noto, si svolge esclusivamente sulla base delle risultanze ufficiali, dalle quali emerge quel comportamento violento del calciatore Gianluca Romano così ben rilevato e descritto dal primo giudice nella declaratoria più sopra riportata.

Il reclamo non merita pertanto l’accoglimento apparendo la sanzione inflitta in prime cure equa ed appropriata ai fatti descritti sul referto.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di rigettare il reclamo come sopra proposto dalla società CSI Cinque Terre Monver e dispone l’incameramento della tassa.

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