COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 03/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 18 – Reclamo S.S.Pallare ‘ 67 avverso i provvedimenti disciplinari assu

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 03/12//2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 18 - Reclamo S.S.Pallare ' 67 avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo a carico della società, dei calciatori, dell’allenatore e dei dirigenti a seguito della gara del Campionato di Seconda Categoria Pallare-Spotornese del 01/11/2009.

C.U. n. 17 del  05/11/2009 D.P. Savona.

La S.S. Pallare ’67 ha impugnato, con reclamo inoltrato nei termini, le seguenti sanzioni, inflitte dal giudice sportivo sulla base del rapporto dell’arbitro della gara in epigrafe:

calciatore Laudando Gaetano: squalifica per nove gare effettive;calciatore Brignone Massimiliano: squalifica per otto gare;allenatore Fiore Marco: squalifica fino al 31.1.2010;dirigenti Brignone Franco e Isnardi Piero: inibizione fino al 31.1.2010;

oltre all’ammenda di € 250,00 alla Società.

La società ritiene inveritiero il referto arbitrale e propone una propria versione dei fatti in base alla quale chiede l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, la riduzione delle stesse al minimo edittale. In giudizio è comparso il rappresentante della società che ha insistito su quanto esposto nel reclamo.

Visti gli atti, ricordato ancora una volta come il giudizio sportivo si svolga esclusivamente sulla base del resoconto arbitrale al quale è attribuito valore di prova assoluta che non può essere vinta da dichiarazioni di parte, né tanto meno da prove testimoniali, rilevato che quanto riferito dall’arbitro in maniera chiara e coerente, risulta perfettamente compendiato nella declaratoria del primo giudice, la Commissione Disciplinare ritiene appropriate tutte le sanzioni inflitte in primo grado, con l’eccezione di quella inflitta al calciatore Laudando Gaetano (fermo per nove giornate per aver spintonato l’arbitro), da equipararsi quanto meno a quella inflitta al calciatore Brignone Massimiliano, punito in maniera inferiore per un gesto violento (gomitata al collo del d.g.) da ritenersi più grave di quello compiuto dal Laudando.

Per questi motivi delibera, in parziale accoglimento del reclamo della S.S. Pallare ’67, di ridurre la squalifica del calciatore Laudando Gaetano da nove ad otto giornate effettive di gara. Fermo il resto.

Accolto il reclamo, nulla per la tassa.

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