COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 10/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 – Reclamo della F.C. Longobarda avverso la squalifica del calciatore
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 10/12//2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 23 - Reclamo della F.C. Longobarda avverso la squalifica del calciatore Fabio Di Pietro per sei giornate. Gara Mura degli Angeli - Longobarda del 14.11.2009 Campionato Terza Categoria.
C.U. n. 23 del 19.11.2009.
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo della F.C. Longobarda, nel quale si contesta l’eccessività della squalifica del calciatore Fabio Di Pietro;visionati gli atti ufficiali dai quali si rileva che il calciatore, espulso per aver insultato l’arbitro, avvicinando la sua testa a quella del d.g., reiterava le ingiurie ripetendosi al momento d’abbandonare il terreno di gioco;ritenuto che il comportamento del calciatore, benché censurabile, meriti la sanzione della squalifica per quattro giornate, che meglio si adegua a quanto rapportato dall’arbitro;per questi motivi
accoglie il reclamo e delibera di ridurre la squalifica del calciatore Fabio Di Pietro da sei a quattro giornate effettive di gara.
Nulla per la tassa reclamo.
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