COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 29/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 30 – Reclamo ASD Busalla Calcio 1909 avverso la decisione assunta dal Giudi
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 29/12//2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 30 - Reclamo ASD Busalla Calcio 1909 avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla regolarità della gara Busalla - Caperanese del 21.11.2009 Campionato Eccellenza.
C.U. n. 24 del 26.11.2009.
Per non aver ottemperato a mantenere in campo per tutta la durata della gara il numero di giovani giocatori nati dopo il 1.1.1991 come da C.U. n. 1 del 1.7.2009 L.N.D., il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo della Soc. Caperanese ed infliggeva all’ASD Busalla Calcio 1909 la punizione sportiva di perdita della gara col punteggio di 0 – 3.
Reclama la società sostenendo di aver posto rimedio all’irregolarità dopo soli tre minuti nel corso dei quali il giocatore subentrato, nato prima dell’1.1.1991, non aveva toccato la palla talché la sua presenza in campo era stata ininfluente sull’andamento dell’incontro, con ciò richiamandosi alla giurisprudenza della CAF che avrebbe dichiarato che la presenza di un calciatore in posizione irregolare non sempre invalida la regolarità della gara per il solo fatto che si sia verificata tale circostanza; occorre valutare caso per caso se ciò abbia avuto influenza sul risultato.
Sulla base di tale assunto e su altre eccezioni, la reclamante, il cui rappresentante è comparso in giudizio a sostenerne la difesa, chiede l’annullamento della sanzione e il ripristino del risultato determinatosi sul campo.
Respinta l’affermazione che il giocatore subentrato sia da ritenersi in posizione irregolare, come sostenuto dalla reclamante, perchè in regola col tesseramento e senza pendenze disciplinari, ritiene la Commissione Disciplinare che il caso debba essere ricondotto e giudicato sulla base della corposa giurisprudenza della CAF dalla quale ha estratto la decisione n. 8 del C.U. n. 19/c - riunione del 17.11.2003 – reclamo A.C. Corigliano, che ben risponde alle eccezioni proposte nel presente reclamo.
Così scrive la Corte d’Appello Federale:
Tuttavia, come più volte questa Commissione ha avuto modo di affermare, con indirizzo costante, in caso di violazione di carattere formale, di una norma concernente la necessità di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebbero titolo, appare del tutto ultronea all’attività dell’Organo di Giustizia Sportiva, e perciò ad esso interdetta, qualsiasi indagine volta alla valutazione dell’incidenza causale che tale partecipazione possa avere avuto sull’andamento della gara e sul risultato finale della stessa.
Ciò, non solo perché appare sostanzialmente impossibile una teorica ricostruzione dell’apporto del singolo calciatore rispetto all’andamento complessivo della gara ed all’evoluzione del risultato della stessa - talché giammai sarebbe possibile affermare con sufficiente grado di certezza che un determinato calciatore, anche in relazione (come nella fattispecie) ad un limitato periodo di gioco, abbia o no concretamente influito sull’andamento della stessa - ma soprattutto perché l’applicazione della sanzione prevista dall’ordinamento discende automaticamente, de jure, dalla violazione della norma, senza alcun margine di discrezionalità in capo al giudicante, al quale, in caso contrario, sarebbe rimessa la funzione di sindacare lo sviluppo della gara e di giudicare ogni suo singolo episodio, al fine di individuare l’efficacia causale che su ciascuno di essi potrebbe avere avuto il calciatore che ha partecipato, anche solo per pochi minuti, senza titolo alla gara medesima. Il principio più volte espresso da questa Commissione, e che oggi viene ribadito, è dunque quello secondo il quale la violazione degli art. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. comporta, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. c), C.G.S (previgente, ora art. 17)., l’automatica irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualunque valutazione in ordine alla gravità ed all’entità dell’infrazione commessa.
Risultando pacifica e non contestata la violazione commessa ... dalla natura assolutamente inderogabile del complesso di norme violate e dalla riaffermata impossibilità di valutazione del concreto vantaggio agonistico che tale violazione possa aver comportato per la società che l’ha posta in essere, quindi, non può che discendere la necessità di irrogare a quest’ultima la sanzione legalmente prevista per tale violazione, indipendentemente dalla pretesa lieve entità della stessa, che nel caso di specie si concreterebbe in un limitato numero di minuti durante i quali si è protratta la situazione di irregolarità.""""""
L’enunciata pronuncia della Commissione d’Appello Federale in merito ad un caso del tutto simile a quello in esame, peraltro confermata per altri analoghi casi, costituisce giurisprudenza consolidata alla quale questa Commissione Disciplinare intende attenersi, e smonta l’impianto difensivo dell’ASD Busalla Calcio 1909 portando inequivocabilmente al rigetto dell’appello.
Per questi motivi la C.D. delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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