COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 – Reclamo ASD Imperia Calcio avverso la squalifica dell’allenatore Umbert

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 33 - Reclamo ASD Imperia Calcio avverso la squalifica dell'allenatore Umberto De Cesari fino al 31.3.2010. Gara Imperia - Santo Stefano 2005 del 12.12.2009 Campionato Juniores Provinciale.

C.U. n. 23 del 17.12.2009 D. P. Imperia.

La Commissione Disciplinare,

letto il reclamo dell’ASD Imperia nel quale si contesta l’eccessività della squalifica inflitta all’allenatore Umberto De Cesari;visionati gli atti dai quali si rileva che il De Cesari era stato allontanato per aver inveito verso un calciatore avversario che aveva commesso un normale fallo di gioco, provocando con il suo comportamento una rissa tra i giocatori di entrambe le squadre. Rilevato altresì che il tecnico aveva continuato poi ad inveire verso dirigenti e giocatori della squadra ospitata finché era stato condotto fuori del terreno di gioco dai propri dirigenti;respinte le eccezioni della reclamante, tendenti a giustificare il comportamento del proprio tesserato con fatti e situazioni estranee al resoconto arbitrale, documento assistito da prova privilegiata sul quale s’incardina il giudizio sportivo, e respinta altresì la richiesta d’escussione di prove testimoniali perchè non consentite dalle norme;esaminata, sotto il profilo dell’equità, la sanzione inflitta in primo grado e ritenuta la stessa eccessiva in relazione all’infrazione commessa;

per questi motivi

delibera di ridurre la squalifica dell’allenatore Umberto De Cesari dal 31.3.2010 al 28.2.2010.

In quanto accolto il reclamo, dispone la restituzione della tassa versata.

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