COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 34 – Reclamo ASD Sport Club Molassana Boero 1918 avverso decisioni assunte d

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 34 - Reclamo ASD Sport Club Molassana Boero 1918 avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla mancata disputa della gara del Campionato Giovanissimi Regionale Multedo - Molassana del 12.12.2009.

C.U. n. 30 del 17.12.2009.

Il giudice sportivo, rilevata dagli atti ufficiali l’assenza delle due squadre per la disputa della gara in epigrafe, sanzionava entrambe le società con la perdita della gara a tavolino, con l’ammenda di € 103,00 ed un punto di penalizzazione in classifica.

Con reclamo al limite dell’ammissibilità in quanto teletrasmesso in data 28.12.2009 ma spedito il 29.12.2009 quindi oltre il termine di legge, la società afferma di essersi regolarmente presentata in campo “con largo anticipo” e di aver invano atteso l’arrivo della squadra avversaria e dell’arbitro fino alle 16.30.

Conclude chiedendo riscontro senza però formulare le conclusive richieste in merito all’istanza.

Osserva la Commissione Disciplinare come la decisione del primo giudice non meriti censura.

Riferisce l’arbitro che al suo arrivo, constatato che nessuna delle due squadre era presente nell’impianto sportivo, dopo aver chiesto informazioni al custode del campo (che gli aveva riferito che le giocatrici del sodalizio reclamante si erano effettivamente presentate “con largo anticipo” sul campo, ma avevano deciso di allontanarsi prima dell’arrivo del direttore di gara in base ad un ipotetico presunto rinvio d’ufficio dell’incontro), redigeva il motivato rapporto d’impossibilità di dar corso alla gara per assenza delle due squadre.

E’ evidente che dall’esame di tale chiaro resoconto dei fatti, prevalente sulle inconcludenti dichiarazioni di parte, la C.D. non possa che confermare le sanzioni di legge previste per la rinuncia alla disputa di gare già correttamente irrogate in prime cure.

La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it