COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 – Reclamo del calciatore Alessandro Oggiano, tesserato U.S. “A’ Ciassetta

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 35 - Reclamo del calciatore Alessandro Oggiano, tesserato U.S. "A’ Ciassetta", avverso la propria squalifica per otto giornate. Gara Levanto 2006 - A' Ciassetta del 12.12.2009 Campionato seconda categoria.

C.U. n. 22 del 17.12.2009 D.T. di Chiavari.

Per aver reagito ad un fallo subito ed aver colpito con un violento schiaffo al volto un giocatore avversario, l’arbitro espelleva il calciatore Alessandro Oggiano. Aggredito da diversi avversari, li colpiva con calci e pugni e quindi, strattonato da un avversario, cadeva a terra col medesimo, continuando a colpirlo con calci e pugni al volto.

Il giudice sportivo infliggeva al calciatore la squalifica per otto giornate effettive di gara.

Con circostanziato reclamo, il calciatore chiede la riduzione della sanzione perchè ritenuta ingiusta e sproporzionata alle infrazioni commesse.

Osserva la C.D. come le tesi esposte dal reclamante, tendenti a riportare le infrazioni compiute in un ambito sanzionatorio più favorevole, non possano essere condivise perchè quello posto in essere dall’Oggiano è un comportamento di particolare violenza, che ha avuto i suoi prodromi proprio dallo schiaffo dallo stesso inferto ad un avversario dal quale aveva subito un fallo. Anche la tesi della legittima difesa verso l’aggressione da parte degli avversari, va disattesa perchè non comprovata dal resoconto arbitrale dal quale invece si è indotti a ritenere che la conseguente colluttazione sia stata generata dall’eccitazione di entrambi le fazioni rissanti, mosse dallo spirito di aggredirsi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente.

Ciò premesso la squalifica del calciatore, pur essendo in presenza di fatti di grave violenza, esaminata sotto il profilo equitativo e tenuto conto che la gara è stata comunque portata a termine dall’arbitro senza ulteriori problemi, può essere ridotta da otto a sei giornate effettive di gara. In tal senso delibera.

Accolto il reclamo, la tassa va restituita.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it