COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot.  n. 56 – Reclamo G.S. Arci Pianazze avverso la squalifica dell’allenat

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot.  n. 56 - Reclamo G.S. Arci Pianazze avverso la squalifica dell'allenatore Celada Michele fino al 12.4.2010 - Gara Sarzanese - Arci Pianazze del 16.2.2010 Esordienti Provinciali Torneo Fairplay.

C.U. n. 33 dell'11.2.2010 D.P. La Spezia.

Per aver al termine dell'incontro, prima di lasciare il recinto di gioco, spintonato violentemente l'allenatore della squadra avversaria profferendo nei suoi confronti insulti. Tale azione violenta ha avuto termine per l'intervento dei Dirigenti delle due Società. Con l'aggravante di un atto di violenza compiuto in una gara del torneo "FAIR PLAY" posto in essere da soggetto al quale è attribuita anche una responsabilità educativa nei confronti dei giovani calciatori.

Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore del G.S. Arci Pianazze, Celada Michele, fino al 12.4.2010.

Contro tale sanzione è insorta la soc. Arci Pianazze, che, con reclamo di rito, chiede la riduzione della squalifica contestando il referto di gara e sostenendo che il proprio tesserato non era punto venuto alle mani col dirigente della squadra avversaria.

Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e rilevato la perfetta rispondenza con quanto compendiato sulla declaratoria del primo giudice, ricordato che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente sul rapporto dell’arbitro che non può mai essere vinto o superato dalle dichiarazioni difensive del reclamante, atteso che dal comportamento del Celada emerge un elevato grado di disvalore soprattutto perché posto in essere davanti a giovanissimi calciatori, ritenuta la sanzione inflitta in prime cure fin troppo benevola in relazione ai fatti, delibera di respingere il reclamo.

La tassa reclamo va incamerata.

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