COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 63 – Reclamo USD Campomorone avverso la squalifica del calciatore Alessandro
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 63 – Reclamo USD Campomorone avverso la squalifica del calciatore Alessandro Cappellano per quattro giornate - Gara Campomorone - Colle di Luni del 21.2.2010 Campionato Promozione.
C.U. n. 47 del 25.2.2010.
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo nel quale l’USD Campomorone chiede la riduzione della squalifica del calciatore Alessandro Cappellano (sanzionato dal G.S. con il fermo per quattro giornate per aver colpito un avversario con una gomitata tra il collo e la spalla), affermando ed eccependo che il gesto incriminato che ha determinato la sanzione non è stato violento come riferito dall’assistente; sentito il rappresentante della società;visti gli atti ufficiali nei quali è riportato e descritto in maniera chiara e precisa il gesto compiuto dal calciatore, talché non appare possibile attribuirvi la diversa interpretazione sostenuta dalla società;atteso che nel comportamento del Cappellano sono quindi ben presenti quei connotati di violenza che ne hanno determinato la squalifica aggravata perché il gesto è avvenuto con pallone in altra parte del campo;ritenuta la sanzione appropriata all’infrazione commessa;per questi motivi
rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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