F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68 del 23.03.2010 (214) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STUFANO ROSSINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD SBC Oltrepo), ROBERTO VECCHI (dirigente a
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68 del 23.03.2010
(214) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STUFANO ROSSINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD SBC Oltrepo), ROBERTO VECCHI (dirigente accompagnatore della Soc. ASD SBC Oltrepo) E DELLE SOCIETÁ ASD SBC OLTREPO E ACD FIDENZA (nota n. 5193/582pf09-10/AA/ac del 26.2.2010).
Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 26 febbraio 2010 nei confronti di:
● Stefano Rossini, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, commi 2 e 6, CGS in relazione all’art. 40, comma 4, NOIF perché, pur tesserato con la Società Fidenza a partire dal 20 agosto 2008, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società Oltrepo e partecipava indebitamente alle gare Oltrepo-Solbiatese del 27 settembre 2009, Sestese-Oltrepo del 4 ottobre 2009 e Oltrepo-Caravaggio dell’11 ottobre 2009;
● Stefano Vecchi, nella qualità di dirigente accompagnatore della Società SBC Oltrepo, per violazione dell’art. 1, comma 1 e 10, commi 2 e 6,CGS perché sottoscriveva le distinte delle gare suindicate affermando che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la Società, malgrado il calciatore Rossini non ne avesse titolo;
● la Società SBC Oltrepo, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato (Vecchi) e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS;
● la Società ACD Fidenza, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato (Rossini); All’inizio della riunione odierna, la Società ASD SBC Oltrepo, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società ASD SBC Oltrepo ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS, [“pena base per la Società ASD SBC Oltrepo, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a punti 1 (uno) di penalizzazione e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ punti 1 (uno) di penalizzazione e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) a carico della ASD SBC Oltrepo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.Il procedimento prosegue quindi nei confronti degli altri deferiti. Letta la memoria difensiva depositata nell’interesse del Fidenza in data 8 marzo 2010; Ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: _ anni 2 (due) di squalifica per il Sig.Stefano Rossini; _ anni 2 (due) di inibizione per il Sig. Stefano Vecchi; _ ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la Società ACD Fidenza. Ascoltato il difensore del Vecchi e preso atto che nessuno è comparso per il Rossini e per la Società ACD Fidenza; Valutato che la difesa del Fidenza assume la piena buona fede da parte di detta Società avendo lasciato libero il Rossini (al termine della stagione sportiva 2008/2009) di accedere allo svincolo ex art. 32 bis, NOIF e non avendo avuto alcun rapporto né con la Società Oltrepo né con il calciatore Rossini successivamente al termine della stagione sportiva 2008/2009; Valutato che la difesa del Vecchi assume che l’Oltrepo ha tesserato il Rossini convinta che il giocatore avesse esercitato il diritto di svincolo dal Fidenza ex art. 32 bis, NOIF e che, pertanto, tutto quanto verificatosi deve essere imputato a una “negligenza clamorosa” del Rossini e che conseguentemente nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta al dirigente accompagnatore Vecchi; Ritenuto che tutto quanto assunto dalla difesa del Vecchi in ordine alla valutazione dell’elemento soggettivo non può essere preso in considerazione giacchè la norma appare palesemente violata a seguito del mancato esercizio del diritto di svincolo da parte del calciatore Rossini e non può essere invocato alcun affidamento incolpevole sussistendo a carico delle parti l’obbligo di effettuare ogni accertamento in ordine alla posizione del calciatore prima di utilizzarlo; Considerato che l’utilizzazione del calciatore Rossini in posizione irregolare nelle tre partite sopraindicate va considerata asetticamente nella sua sussistenza a nulla rilevando l’assenza di conflitto o contraria pretesa da parte della Società intestataria del vincolo; Rilevato che dagli atti del giudizio non risulta che la Società Oltrepo abbia richiesto conferma formale al Rossini in ordine all’esercizio della facoltà di svincolo ex art. 32 bis, NOIF; Valutato che non sussistono i presupposti per l’applicazione del principio dell’errore scusabile; Preso atto della definizione del procedimento promosso a carico della Società Oltrepo ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS mediante ammissione di responsabilità; Ritenuto, ai fini della determinazione dell’entità delle sanzioni da irrogare, di tener conto dei principi recentemente dettati dalla giurisprudenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; P.Q.M. In accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni: ▪ squalifica per n. 3 (tre) giornate di gara al calciatore Stefano Rossini; ▪ inibizione sino al 31 maggio 2010 al dirigente Roberto Vecchi; ▪ ammenda di euro 1.000,00 (Euro mille/00) alla Società Fidenza.
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