F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68 del 23.03.2010 (186) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETÁ US CASTROVIL
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68 del 23.03.2010
(186) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETÁ US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 4646/906pf09-10/AM/ma dell’8.2.2010).
Con atto dell’8/2/2010, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare:
● il Sig. Domenico Mazzei, all’epoca dei fatti Presidente della Società US Castrovillari Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale N°. 1 della LND Comitato Interregionale dell’1/7/2009, nella parte in cui prevede l’obbligo per le Società aderenti a detto Comitato di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores;
● la Società US Castrovillari Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto dichiararsi la responsabilità dei deferiti e irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Domenico Mazzei l’inibizione per mesi 1 (uno) e per la Società Castrovillari Calcio l’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00). Il Sig. Mazzei e la Società US Castrovillari non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il deferimento trae origine dalla nota dell’11/1/2010 del Comitato Interregionale, con la quale veniva trasmesso alla Procura Federale il CU N°. 46 del 23/12/2009, concernente l’esclusione, per rinuncia, della Società Castrovillari dal Campionato Nazionale Juniores 2009/2010. Il deferimento è documentalmente provato e pertanto è da ritenersi fondato e meritevole di conseguente accoglimento. Dall’accertamento della violazione deriva la sanzionabilità del Mazzei e della Società Castrovillari, che è direttamente responsabile per fatto commesso dal proprio Presidente. Tenuto conto della portata degli addebiti, appaiono eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al Sig. Mazzei Domenico l’inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società US Castrovillari Calcio l’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).
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