F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2010 (189) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO DECIMOMANNU AVVERSO LE SANZIONI DI 9 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NEL CAMPIONATO ALLIEVI IN CORSO E AMMENDA € 1.000,00,
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2010
(189) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO DECIMOMANNU AVVERSO LE SANZIONI DI 9 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NEL CAMPIONATO ALLIEVI IN CORSO E AMMENDA € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna - CU n. 30 del 21.1.2010).
(188) – APPELLO DEL SIG. ANTONIO ORRU’ (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Atletico Decimomannu) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 30 del 21.1.2010).
(181) – APPELLO DEL SIG. SANDRO RIZZI (all’epoca dei fatti componente del Consiglio direttivo della Soc. ASD Atletico Decimomannu) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 30 del 21.1.2010).
(182) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO COGONI (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. ASD Atletico Decimomannu) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(Delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 30 del 21.1.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti, visti i ricorsi proposti dalla Società Atletico Decimomannu e dai dirigenti sigg.ri Orrù Antonio, Rizzi Sandro e Cogoni Francesco, avverso la decisione della Commissione Disciplinare territoriale della Sardegna pubblicata sul CU 30 del 21 gennaio 2010, con la quale, in accoglimento del Deferimento disposto dalla Procura Federale, sono state irrogate le seguenti sanzioni: al sig. Antonio Orrù, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Atletico Decimomannu, l’inibizione per mesi sei; al dirigente sig. Sandro Rizzi, l’inibizione per mesi quattro; al dirigente sig. Francesco Cogoni, l’inibizione per mesi tre; alla Società Atletico Decimomannu, l’ammenda di € 1.000,00 (mille) e la penalizzazione di nove punti, da scontare nel campionato in corso nella categoria Allievi. Rilevato che dette sanzioni sono state irrogate al sig . Orrù per le violazioni : a) dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10, comma 2 del predetto codice e dell’art. 39 NOIF per aver contravvenuto ai principi di lealtà,correttezza e probità contribuendo a formare la richiesta di tesseramento n°209354 per la ASD Atletico Decimomannu, contenente la firma apocrifa della sig.ra Usai Carla (madre del calciatore Melis Davide, quest’ultimo già sanzionato nello stesso procedimento), e per aver omesso la prescritta diligenza ed attenzione all’operazione di sottoscrizione del cartellino per verificare che la stessa avvenisse secondo il rispetto delle norme federali; b) dell’art. 1 comma 1 del CGS, anche con riferimento agli art. 7, comma 1 e 16, comma 1 dello Statuto, per aver consentito che il giovane Melis Davide venisse schierato nell’elenco giocatori della ASD Atletico Decimomannu in numero 9 (nove) gare ufficiali della squadra allievi, benché tesserato per tale Società in forza di atto irregolare; al sig. Rizzi: per rispondere quale componente del consiglio direttivo della ASD Atletico Decimomannu e responsabile del settore giovanile della stessa società, della violazione dell’art.1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10, comma 2 del predetto Codice e dell’art.39, comma 2 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso la prescritta diligenza ed attenzione nell’operazione di sottoscrizione del cartellino di Melis Davide per verificare che la stessa avvenisse secondo il rispetto delle norme federali; al sig. Cogoni: per rispondere quale dirigente accompagnatore della ASD Atletico Decimomannu, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16, comma 1 dello Statuto e 61 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto, n° 8 (otto) distinte di gare ufficiali in cui compariva il calciatore Melis Davide, certificandone quindi la regolare posizione, benché tesserato in forza di atto irregolare; la Società ASD Atletico Decimomannu: per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 1 e 2 del CGS, in conseguenza alle violazioni ascritte ai propri tesserati; Valutati i ricorsi presentati dalle parti di cui meglio in epigrafe, con i quali tutti hanno chiesto in via principale l’ annullamento della decisione del CD Territoriale Sardegna, ed in subordine la riduzione delle sanzioni inflitte. All’odierna riunione nessuno è comparso per i ricorrenti, ascoltato altresì il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Considerato che le argomentazioni addotte dalla CD Territoriale Sardegna, appaiono del tutto logiche e condivisibili da parte di questa Commissione, in quanto le violazioni contestate ai rispettivi soggetti deferiti appaiono incontrovertibilmente provate sotto ogni aspetto, come tra l’altro anche ammesso intrinsecamente dalle stesse parti nei loro ricorsi, che possono senz’altro essere condivise ed apprezzate sotto il profilo umano ma non sul piano giuridico. Anche la quantificazione delle sanzioni inflitte ai deferiti appare adeguata all’entità dei fatti contestati, e pertanto la decisione impugnata va confermata. P.Q.M. Respinge i reclami e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa reclamo in capo alla Soc. ASD Atletico Decimomannu e incamerarsi le tasse versate dai sigg. Antonio Orrù, Sandro Rizzi e Francesco Cogoni.
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