F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2010 (194) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PONTENURESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MAURIZIO BAROCELLI (dirigente) E DELL’AMMENDA

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2010

(194) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PONTENURESE AVVERSO LE SANZIONI

DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MAURIZIO BAROCELLI (dirigente) E

DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 31 del 3.2.2010).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna ha applicato nei confronti del sig. Maurizio Barocelli la sanzione dell’inibizione per mesi 3 e alla Società Pontenurese l’ammenda di € 1.000,00. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la Società ricorrente chiede il proscioglimento dei sanzionati sul presupposto che non sussisterebbe in atti, prova della responsabilità del predetto sig. Barocelli. In data odierna nessuno è comparso per la Società, per la Procura federale è presente l’avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.

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