F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 25.03.2010  (207) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente della Soc. AC Siena SpA nonché suo Legale Rappresentante) E DELLA SOCIETA

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 25.03.2010

 (207) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente della Soc. AC Siena SpA nonché suo Legale Rappresentante) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 5091/1030pf09- 10/SP/blp del 23.2.2010). Con provvedimento del 23 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Massimo Mezzaroma, Presidente della AC Siena Spa, nonché suo legale rappresentante, per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1, del CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni rilasciate nel corso di trasmissione televisiva e pubblicate su organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale ed in particolare dell’arbitro dell’incontro Siena - Napoli del 21/02/2010, Sig. Giannoccaro, adombrando dubbi sulla regolarità del campionato a causa anche dell’operato degli arbitri;

● la Società AC Siena Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta, in ordine a quanto ascritto al proprio legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Massimo Mezzaroma e la Società AC Siena Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Mezzaroma e la Società AC Siena Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23, CGS, [“(pena base per il Sig. Massimo Mezzaroma, sanzione dell’ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00)); (pena base per la Società AC Siena Spa, sanzione dell’ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) al Sig. Massimo Mezzaroma; ▪ ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) alla Società AC Siena Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

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